Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2021.115, RP.2021.32 |
Datum: | 16.07.2021 |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter | Apos;; Filter; Apos;estradizione; Entscheide; Tribunal; Tribunale; BStGer; Italia; Apos;art; Corte; Lapos;; Apos;assistenza; CEEstr; Germania; Svizzera; Parte; Apos;Italia; Apos;UFG; Repubblica; Apos;Unione; Apos;ufficio; Schengen; Apos;autorità; AIMP;; Convenzione; CEEstr;; Protocollo; CELEX |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Rechtsgrundlagen des Urteils: | Art. 154 or; |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
RR.2021.115, RP.2021.32
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal |
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Numero dell'incarto: RR.2021.115 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen Procedura secondaria: RP.2021.32 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen
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| Sentenza del 16 luglio 2021 Corte dei reclami penali |
Composizione |
| Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Giorgio Bomio-Giovanascini e Stephan Blättler, Cancelliere Giampiero Vacalli |
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Parti |
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A. , rappresentato dall'avv. Urs Späti
Ricorrente
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| contro |
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Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Controparte
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Oggetto |
| Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
Decisione di estradizione ( art. 55 AIMP)
Assistenza giudiziaria gratuita ( art. 65 PA) |
Fatti:
A. Con segnalazione nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) di SIRENE Italia del 24 giugno 2019, le autorità italiane, basandosi su un mandato di arresto europeo spiccato il 17 giugno 2019, hanno richiesto l'arresto ai fini di estradizione di A. condannato il 24 novembre 2015 dal Tribunale ordinario di Milano a cinque anni e sei mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale ( art. 609 bis CP/I), sentenza confermata sia dalla Corte d'appello di Milano in data 23 maggio 2018 che dalla Corte Suprema di Cassazione l'8 febbraio 2019 (v. act. 4.1, 4.2, 4.10 e 4.17a).
B. Il 2 aprile 2021, A. è stato arrestato nel Canton Sciaffusa e posto in detenzione estradizionale in virtù di un'ordinanza di arresto provvisorio ai fini di estradizione dello stesso giorno (v. act. 4.3). Interrogato il giorno successivo dall'autorità giudiziaria cantonale, A., che ha confermato di essere la persona ricercata dalle autorità italiane, si è opposto alla propria estradizione in via semplificata (v. act. 4.4).
C. Il 6 aprile 2021, l'UFG ha emesso un ordine di arresto ai fini di estradizione nei confronti di A. (v. act. 4.7), notificato a quest'ultimo il 7 aprile 2021 (v. act. 4.9).
D. Con nota verbale del 20 aprile 2021, l'Ambasciata d'Italia a Berna ha presentato alle autorità elvetiche una domanda formale di estradizione del Ministero della giustizia italiano datata 14 aprile 2021 (v. act. 4.10).
E. Sentito il 28 aprile 2021, l'estradando ha confermato la sua opposizione all'estradizione (v. act. 4.13), posizione confermata con osservazioni del 7 e 25 maggio 2021 (v. act. 4.15 e 4.19).
F. Mediante decisione del 27 maggio 2021, l'UFG ha concesso l'estradizione di A. all'Italia (v. act. 1.1).
G. Il 21 giugno 2021, il predetto ha interposto ricorso al Tribunale penale federale avverso la predetta decisione, postulandone l'annullamento. Egli ha altresì richiesto di essere ammesso all'assistenza giudiziaria e di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (v. act. 1).
H. Invitato ad esprimersi sul suddetto ricorso, il 1° luglio 2021 l'UFG ha proposto di respingere il medesimo e di addossare a quest'ultimo le spese (v. act. 4).
I. Con replica del 14 luglio 2021, il ricorrente ha in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 6).
Le ulteriori argomentazioni addotte dalle parti nei loro rispettivi allegati verranno riprese, se necessario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1.
1.1 In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'estradizione (art. 50 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021], applicabile in virtù del rinvio previsto al l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1b e rinvii).
1.2 L'estradizione fra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 4 novembre 1963 per la Repubblica italiana e il 20 marzo 1967 per il nostro Paese, dal Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr del 17 marzo 1978 (PA II CEEstr; RS 0.353.12), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 23 aprile 1985 e per la Svizzera il 9 giugno 1985, dal Terzo Protocollo addizionale alla CEEstr del 10 novembre 2010 (PA III CEEstr; RS.0353.13), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016, nonché dal Quarto Protocollo addizionale alla CEEstr del 20 settembre 2012 (PA IV CEEstr; RS 0.353.14), entrato in vigore per la Repubblica italiana il 1° dicembre 2019 e per la Svizzera il 1° novembre 2016. Di rilievo sono inoltre, a partire dal 12 dicembre 2008, gli art. 59 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; n° CELEX 42000A0922(02); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 239 del 22 settembre 2000, pag. 19-62; testo non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.1 Allegato A; https://www.admin.ch/opc/it/european-union/international-agreements/008.html) unitamente alla decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, applicabile dal 9 aprile 2013, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), segnatamente gli art. 26-31 (n° CELEX 32007D0533; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 205 del 7 agosto 2007, pag. 63-84; consultabile alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen), così come, a partire dal 5 novembre 2019, le norme della Convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (n° CELEX 41996A1023(02); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 313 del 23 ottobre 1996, pag. 12-23, consultabile alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B) unitamente alla decisione 2003/169/GAI del Consiglio, del 27 febbraio 2003 (n° CELEX 32003D0169; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 67 del 12 marzo 2003, pag. 25 e seg., consultabile alla voce “Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi bilaterali”, 8.2 Allegato B). Impregiudicate disposizioni più favorevoli all'assistenza in vigore tra le parti (art. 59 n. 2 CAS; art. 1 cpv. 2 della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'EU).
1.3 Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.1; 142 IV 250 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3; 140 IV 123 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2; 137 IV 33 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2.2; 136 IV 82 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.1; 130 II 337 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1; 128 II 355 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1; 124 II 180 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1a; 123 II 134 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1a; 122 II 140 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 135 IV 212 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.3; 123 II 595 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 7c; TPF 2008 24 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 1.1).
2. Il ricorrente sostiene innanzitutto di non avere avuto la possibilità di difendersi adeguatamente nel procedimento in Italia. La nomina del difensore d'ufficio sarebbe intervenuta senza un suo coinvolgimento. A suo parere, sarebbe inoltre mancata un'istruzione dettagliata e il suo difensore non avrebbe fatto veramente valere i suoi argomenti, ciò che avrebbe condotto a una sentenza incomprensibile. Non avendo il ricorrente rilasciato un recapito, gli scritti a lui destinati sarebbero stati notificati al suo difensore in Italia, rendendo fittizia la sua partecipazione alla procedura. Egli ritiene parimenti di non essere stato correttamente citato. Il giudizio italiano sarebbe inoltre manifestamente viziato: da una parte, mancherebbe una deposizione formale della vittima in qualità di testimone sulla quale il ricorrente avrebbe dovuto esprimersi; dall'altra, le dichiarazioni rilasciate dalla vittima non sarebbero credibili.
2.1 L' art. 2 AIMP prevede che la domanda di cooperazione in materia penale è segnatamente irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero non corrisponda ai principi procedurali della CEDU o del Patto ONU II (lett. a) oppure se esso presenta altre gravi deficienze (lett. d). Secondo l'art. 3 n. 1 del Secondo Protocollo addizionale alla CEEstr, il cui contenuto corrisponde in sostanza al l'art. 37 cpv. 2 AIMP, quando una Parte Contraente chiede a un'altra Parte Contraente l'estradizione di una persona allo scopo di eseguire una pena o una misura di sicurezza pronunciata nei suoi confronti con sentenza contumaciale, la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione a tale scopo se, a suo parere, la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti a ogni persona accusata di un reato. L'estradizione sarà nondimeno concessa se la Parte richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare all'estradando il diritto a un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa (v. anche TPF 2012 23 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.3). Questa decisione autorizza la Parte richiedente, sia a eseguire la sentenza in questione se il condannato non vi si oppone, sia, se questi si oppone, a processare nuovamente l'estradato (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.30 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 21 febbraio 2011 consid. 3.1). Ad una persona condannata in contumacia può venir negata la possibilità di essere rigiudicata in contraddittorio soltanto se è accertato che sia stata correttamente citata a comparire ( TPF 2012 23 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2 e 3.2.2).
2.2 In concreto, si constata che nella sua sentenza del 24 novembre 2015, il Tribunale penale di Milano, in data 6 ottobre 2015, “rilevata la regolarità della notifica introduttiva nei confronti del A. - disponeva procedersi in assenza dell'imputato, questi, infatti, era già stato dichiarato formalmente assente in udienza preliminare, nonostante fosse stato raggiunto presso il domicilio noto in Germania, ma non avesse eletto domicilio in Italia, le notifiche si sono pertanto perfezionate presso il difensore domiciliatario ex lege, il quale per altro all'udienza del 24.11.2015 ha dichiarato di avere preso contatto personale con l'imputato che si sarebbe limitato a negare genericamente la propria responsabilità, “senza adottare altre iniziative in sua difesa”. L'imputato pertanto è stato citato ritualmente e risulta anche edotto in concreto della pendenza del procedimento e inoltre, dopo aver constatato che la notifica alla persona offesa non era stata eseguita neppure a norma dell'art. 154 cpp. ordinava la notificazione del decreto e del verbale di udienza alla medesima e rinviava il processo, il Pm veniva sin da allora autorizzato a citare i testi della propria lista. All'udienza del 24.11.2015, esaurita la verifica della regolare costituzione delle parti e rilevata l'assenza sia dell'imputato sia della persona offesa, il Presidente del Collegio dichiarava aperto il dibattimento e invitava le parti a richiedere l'ammissione dei rispettivi mezzi di prova” (v. sentenza, pag. 3, in act. 4.10). Quanto precede permette senz'altro di affermare che l'estradando, al corrente del procedimento penale pendente a suo carico in Italia e correttamente citato a comparire, ha deciso di non partecipare al processo senza alcuna giustificazione, scelta che ha quindi implicato la rinuncia da parte sua a fornire la sua versione dei fatti. A fronte di ciò, le autorità penali italiane hanno quindi disposto la nomina di un difensore d'ufficio al quale gli atti della procedura sono stati correttamente notificati. La sentenza contumaciale che ne è scaturita non costituisce quindi un ostacolo all'estradizione. Per quanto riguarda le critiche al procedimento estero, si rileva che il ricorrente, mediante il suo difensore, ha potuto far valere le proprie censure dinanzi a due istanze di ricorso, le quali hanno confermato la sentenza di primo grado. Nessuna delle autorità adite ha ravvisato violazioni dei diritti della difesa o altri vizi procedurali o materiali, ritenendo credibili le dichiarazioni della vittima anche sulla base di adeguati elementi indiziari esterni (v. act. 4.10 e 4.17a). Per il resto, il giudice dell'assistenza non è abilitato a sindacare il merito delle sentenze estere.
3. Il ricorrente afferma di vivere in Germania dal 1990, Paese che costituisce il centro dei suoi interessi vitali. L'Italia avrebbe già chiesto l'estradizione alla Germania, senza successo. La procedura sarebbe ancora pendente e un tema sarebbe quello di eventualmente scontare la pena in Germania, dato che un'esecuzione in Italia violerebbe di fatto il suo diritto ad avere contatti regolari con i suoi familiari giusta l'art. 8 CEDU.
3.1 L'art. 8 CEDU non costituisce di per sé un ostacolo a una estradizione ( DTF 144 I 266 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.2; 122 II 433 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3b; TPF 2020 81 Entscheide der Amtlichen Sammlung Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2.2). Qualsiasi pena detentiva da scontare compromette infatti le relazioni familiari e professionali, ma ciò non è sufficiente come argomento (v. DTF 120 Ib 120 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3d). Nelle cause d'estradizione in cui l'art. 8 CEDU è stato invocato, la giurisprudenza sia nazionale che europea si è sempre fondata sulla cifra 2 di tale disposizione per affermare che l'ingerenza nel diritto alla protezione della famiglia era una conseguenza inevitabile, e quindi accettabile, dell'estradizione ( DTF 117 Ib 210 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3b/cc con riferimenti). Tale disposizione può tuttavia essere di ostacolo all'estradizione se quest'ultima appare come un'ingerenza sproporzionata nella vita familiare dell'interessato ( DTF 129 II 100 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3.5). Il Tribunale federale ha così rifiutato un'estradizione alla Germania richiesta per l'esecuzione di un saldo di pena di 473 giorni di prigione per un reato di ricettazione. L'interessato aveva due figlie minori in Svizzera e la carcerazione aveva messo la sua compagna, invalida al 100% e incinta di un terzo figlio, in uno stato ansio-depressivo generatore d'idee suicidarie. In tali circostanze, la Svizzera ha potuto incaricarsi dell'esecuzione sul suo territorio del saldo di pena ancora da scontare (v. DTF 122 II 485 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 3 e 4 entrambi non pubblicati). L'Alta Corte federale ha tuttavia avuto l'occasione, in una causa ulteriore, di precisare che un tale rifiuto era del tutto eccezionale e non entrava in linea di conto in altre circostanze (sentenza del Tribunale federale 1A.9/2001 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 16 febbraio 2001 consid. 3c).
3.2 In concreto non ci si trova certamente in un caso analogo a quello sopra descritto. La situazione familiare che emerge dall'incarto non presenta criticità nemmeno lontanamente paragonabili a quelle di cui nella DTF 122 II 485 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen. Le difficoltà alle quali il ricorrente e la sua famiglia sono esposti costituiscono i normali inconvenienti legati di per sé all'espiazione di qualsiasi pena detentiva. Il fatto che la Germania possa aver già negato la sua estradizione all'Italia non ha altresì nessun influsso sulla presente procedura. Le autorità elvetiche analizzano infatti in maniera indipendente le richieste di estradizione estere, essendo vincolate unicamente ai trattati in vigore e al proprio diritto nazionale. Su questi punti il ricorso deve ugualmente essere respinto.
4. In conclusione, non vi è nessuna ragione per negare l'estradizione. Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente respinto.
5. Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Urs Späti (v. act. 1, pag. 5 nonché RP.2021.32 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen, act. 3).
5.1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio ( art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali ( art. 65 cpv. 1 PA). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (v. DTF 138 III 217 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 2.2.4; 133 III 614 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 5; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 Weitere Urteile BGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).
Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la parte che richiede l'assistenza giudiziaria abbia il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente. In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza ( DTF 125 IV 161 BGE Als Filter hinzufügen Link öffnen consid. 4a; sentenze del Tribunale penale federale RP.2014.62 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen del 18 aprile 2006 consid. 6.1; cfr. anche Harari/Jakob/Santamaria, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 59a e 59b ad art. 132 CPP; Bühler, Die Prozessarmut, in C. Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, 2001, pag. 189 e segg.).
5.2 Nella fattispecie, sono stati compilati e inoltrati due formulari per la richiesta dell'assistenza giudiziaria, uno firmato dal ricorrente e l'altro dalla moglie B. (v. RP.2021.32 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen, act. 3.1 e 3.2). Nel primo, il ricorrente si è limitato ad indicare un debito di EUR 1'000.– nei confronti della banca C. di Furtwangen, in Germania, e spese d'affitto mensili di EUR 520.– (v. RP.2021.32 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen, act. 3.1, pag. 3 e seg.) barrando senza ulteriori spiegazioni tutte le altre voci. Nel secondo, per quanto riguarda la fortuna, viene menzionata un'automobile della moglie del reclamante del valore di EUR 10'000.– (v. RP.2021.32 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen, act. 3.2, pag. 3). Nelle spese mensili figura un importo di EUR 650.– legato all'affitto, EUR 150.– per spese d'automobile, EUR 350.– di contributi per i figli e EUR 1'000.– per ammortamenti di debiti (v. ibidem, act. 3.2, pag. 4). Per quanto concerne i redditi mensili, viene indicato un salario di circa EUR 1'300.– legato all'attività della moglie del ricorrente (v. ibidem, act. 3.2, pag. 5). Su un foglio separato, quest'ultima ha indicato le seguenti ulteriori spese: EUR 350.– per “Kosten für Unterhalt eines unehlichen Kindes”; EUR 117.16 per “Kosten aus der Versicherung des Autos”; EUR 100.– per “Abrechnung Stromkosten”; EUR 200.– per “Kosten aus Internet, Handy und Festnetz” e ca EUR 60.– per “Diverse Kosten aus Medikamente der Ehefrau” (v. RP.2021.32 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen, act. 3.3).
Ora, nel formulario è chiaramente indicato che “tutte le indicazioni concernenti la situazione finanziaria devono essere provate. I documenti ufficiali devono essere allegati alla domanda. I redditi devono essere giustificati da un'attestazione di salario, da una contabilità o tutt'altro documento (p. es. estratto conto). Le spese invocate (affitto, premi d'assicurazione, pensioni alimentari, imposte, rimborso di debiti, ecc.), la loro esistenza così come i pagamenti regolari devono essere dimostrati (p. es. mediante contratto, attestazioni, fatture, ricevute). Il saldo di tutti i conti deve essere documentato” (v. RP.2021.32 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen, act. 3.1, pag. 2). In concreto, nonostante le esigenze di completezza e di allegazione testé indicate, il ricorrente, pur coadiuvato dal suo patrocinatore e dalla moglie, si è limitato a trasmettere alcuni estratti bancari, un documento intitolato “Abrechnungsübersicht” relativo a una vendita a rate di prodotti elettronici nonché tre ricevute concernenti altrettante operazioni effettuate con una carta di credito (v. RP.2021.32 Entscheide BStGer Als Filter hinzufügen Link öffnen, act. 3.4). Tali documenti permettono soltanto con difficoltà di verificare i dati indicati nei formulari e, di conseguenza, di procedere a un esame esaustivo della situazione finanziaria del ricorrente. Mancano infatti i certificati di stipendio sia del ricorrente, sia della moglie, per cui è solo per congetture che questa Corte ha potuto distinguere i versamenti di stipendio sul conto del ricorrente. Vi è dunque motivo di dubitare che la richiesta sia sufficientemente comprovata ai sensi della sopraccitata giurisprudenza, ma la questione può essere lasciata indecisa visto che essa va già respinta per la non sussistenza delle sufficienti probabilità di successo cumulativamente richieste in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA. Le censure sollevate dal ricorrente erano infatti palesemente infondate alla luce delle disposizioni nazionali e internazionali in vigore in materia estradizionale, nonché dei consolidati principi giurisprudenziali che si applicano in simili fattispecie. Si osserva altresì che la decisione dell'UFG del 29 aprile 2021, con cui l'autorità ha accolto la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio (v. act. 4.14), non ha nessun valore pregiudiziale per la procedura ricorsuale. In effetti, ciò è stato accordato da parte dell'UFG nell'ambito della procedura estradizionale di fronte all'autorità di prime cure, la quale va distinta dalla procedura ricorsuale dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che valuta i requisiti del gratuito patrocinio in virtù dell'art. 65 cpv. 1 PA, indipendentemente quindi dai requisiti di nomina del patrocinatore d'ufficio giusta l'art. 21 cpv. 1 AIMP. La richiesta di assistenza giudiziaria gratuita va quindi respinta.
6. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.
3. Le spese di fr. 2'000.– sono poste a carico del ricorrente.
Bellinzona, 16 luglio 2021
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Urs Späti
- Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni
Informazione sui rimedi giuridici
Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione ( art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF). Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante ( art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune ( art. 84 cpv. 2 LTF).
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